Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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C. 10/10/1960

- prima riga: m 1,22 e m 1,27;

- quarta riga: m 5,03 e m 5,08;

- seconda riga: m 2,49 e m 2,54;

- quinta riga: m 6,30 e m 6,35.

- terza riga: m 3,76 e m 3,81; L'esattezza dovrà essere assoluta e quindi occorrerà controllare tali misure più volte e in più punti della pista stessa, mediante l'uso di nastri metallici. Se eventualmente in qualche punto della pista, si constatasse qualche piccola differenza nella sua larghezza totale (metri 7,57 per sei corsie e metri 5,03 per quattro corsie) tale differenza dovrà essere sopportata esclusivamente dall'ultima corsia;

b) alla preparazione delle piastrine indicatrici. Si consiglia l'uso di piastrine metalliche in alpacca, oppure in ottone o in metallo bianco, con numeri e lettere incisi e colorati in nero o rosso. E' consentito anche l'uso di piccoli termini in pietra con incisioni ben marcate e colorate (dimensioni di centimetri 15 x 20). Le piastrine se metalliche, possono avere la misura di 4 centimetri per 8 con due robusti gambi a staffa saldati elettricamente nella parte sottostante la dicitura, per permetterne il fissaggio ai bordi. Tutte le piastrine debbono essere fissate sulla faccia superiore dei bordi della pista (o cordoli) od ai lati se si tratta di termini in pietra, ed in modo che la loro lettura avvenga direttamente per chi cammina nell'interno del campo a lato della corda della pista stessa;

c) al tracciamento delle linee di partenza ed arrivo delle corse di 100 e 110 metri, in modo che la misura esatta della lunghezza della corsa includa completamente gli spessori delle strisce delimitanti la sola partenza;

d) al tracciamento di sei strisce, della consueta larghezza di 5 centimetri e distanti fra loro 1 metro, prima della striscia di arrivo, ma verso la partenza ed in senso trasversale alla pista stessa;

e) a fissare con termini in pietra, debitamente ancorati al terreno e non sporgenti da esso e portanti l'apposita dicitura di "CENTRO", il centro per le due curve (se trattasi di curve monocentriche) od i centri (se si tratta di curve policentriche);

f) a preparare le pedane dei salti e dei lanci secondo le prescrizioni del regolamento tecnico internazionale e le buone norme di costruzione; in modo che le misure possano essere prese facilmente;

g) far trovare il personale a disposizione del misuratore per il giorno della

7. Impianti incompleti Se gli impianti di cui si richiede la omologazione, non risultassero completi per il giorno fissato per il sopraluogo, l'ente richiedente dovrà apportarvi tutte le variazioni necessarie e dare comunicazione della avvenuta esecuzione alla FIDAL. Così, ove non fossero pronti tutti i materiali, opere e personale richiesti, la visita verrà rinviata. Non si potrà assolutamente procedere alla omologazione degli impianti, se non risultano fissate stabilmente, su indicazione, tutte le piastrine sui due bordi della pista podistica.

8. Omologazione Esaurite tutte le operazioni, il misuratore compilerà il "verbale di omologazione" su apposito modulo fornito dalla FIDAL. Nel determinare la lunghezza ufficiale della pista il misuratore dovrà tener presente un concetto fondamentale, cioè che essa sia fissata sui 400 metri esatti per ovvi motivi più volte espressi. Quindi, ove dalle varie misurazioni non si raggiungesse tale misura esatta bisognerà richiedere ove sia ancora possibile (d'altra parte la ditta costruttrice ha per obbligo contrattuale di fornire una pista di 400 metri e non approssimata a tale misura, quindi la si può richiamare alla osservanza dei patti contrattuali) lo spostamento opportuno della cordonatura per portare lo sviluppo ai 400 metri esatti. Ove ciò non fosse più possibile, la pista, se in difetto, va omologata per quello che effettivamente è risultato dalle misurazioni e quindi anche al disotto dei 400 metri. Certo che una pista da metri 399,54 costituisce un obbrobrio costruttivo e tecnico! Se invece la misurazione è in eccesso ai 400 metri si può accettare una tolleranza fino a 13 centimetri e fissare ufficialmente la pista a 400 metri esatti (vedi art. 21, testo italiano, e art. 145, testo inglese, del regolamento tecnico internazionale). Per misure superiori a metri. 400,13 bisognerà adottare ufficialmente la mi- sura spezzata. La FIDAL curerà, dopo l'esame di detti elaborati, l'eventuale aggiornamento di tutte le planimetrie (sulla base dei dati forniti dal misuratore) e provvederà, inoltre, alla omologazione ufficiale degli impianti, previa pubblicazione su apposito comunicato. Da tale data ha luogo la omologazione ufficiale della FIDAL.

9. Obbligatorieta' della omologazione Tutti gli impianti esistenti in Italia debbono essere omologati per potervi far svolgere gare di atletica regolarmente approvate dalla FIDAL e suoi organi periferici. Quindi sarà cura particolare dei comitati regionali e locali, delle società di atletica e degli enti proprietari o consegnatari di impianti atletici, di sollecitarne la omologazione. Comunque la FIDAL non permetterà lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: campionati individuali (anche regionali), campionati di società (di qualunque categoria), tentativi di primati, ecc., su campi che non abbiano riportato la omologazione della FIDAL.

10. Catasto Una copia del verbale di omologazione e della segnaletica e due copie della planimetria, verranno rimesse all'ente richiedente. Esso curerà che una copia della planimetria omologata sia collocata nei locali della direzione dello stadio, previa montatura della stessa, in forma stabile, sopra un telaio in legno, in modo da essere comodamente esaminata dai giudici, arbitri o direttori di riunione delle manifestazioni atletiche. Una copia del verbale e della planimetria verranno inviate al comitato regionale od a quello provinciale, che le conserveranno in atti. Le restanti planimetrie ed il verbale originale resteranno negli atti della FIDAL che provvederà a formare il catasto degli impianti atletici. Competenza per la omologazione La omologazione degli impianti per le classi A, B e C viene fatta dalla FIDAL ed il suo giudizio, in merito anche alla classificazione è inappellabile. La omologazione invece degli impianti di Classe D è di competenza dei singoli comitati regionali, che potranno servirsi dell'opera di misuratori ufficiali. Ad ogni modo ne sarà data comunicazione alla FIDAL ai soli effetti statistici.

12. Variazioni Ogni variazione agli impianti omologati deve essere comunicata immediatamente alla FIDAL tanto da parte dell'ente consegnatario, quanto da parte dei comitati interessati. La omologazione degli impianti atletici potrà venire sospesa o addirittura revocata, quando la FIDAL ritenga che gli impianti stessi, per le variazioni apportatevi e per il deperimento riscontrato non rispondono più, in tutto od in parte, allo stato accertato in sede di omologazione.

13. Sospensione La sospensione della omologazione verrà comunicata dalla FIDAL direttamente all'ente proprietario o consegnatario degli impianti, con i suggerimenti o rifacimenti da apportarvi. Durante la sospensione il campo non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni atletiche. Esauriti i rifacimenti, previo accertamento degli organi competenti, potrà essere nuovamente resa valida la omologazione già data. In caso di varianti sensibili, si procederà a nuova omologazione, seguendo la prassi nota.

14. Revoca Nel caso l'ente consegnatario degli impianti non esegua i rifacimenti suggeriti dalla FIDAL o comunque violi le disposizioni contenute nelle presenti nor- me, si procederà alla revoca della omologazione degli impianti stessi, dandone notizia attraverso comunicato. Con la revoca cessa anche la possibilità di far svolgere su detti impianti manifestazioni di atletica. Progettazione e provvidenze agevolative per gli impianti sportivi - premessa La legislazione, in questo campo, è sempre in evoluzione. Leggi regionali, credito sportivo (vedi convenzioni con le regioni stesse), ecc., hanno emesso provvedimenti estremamente interessanti proprio di recente. Ogni informazione ed aggiornament al riguardo può essere richiesta ai Comitati Provinciali del CONI ovvero alla Cassa Depositi e Prestiti (vedi circolare n. 1079 del 15-2-1979).

1. Progetto - approvazione I comuni e gli enti che intendono costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, debbono provvedere a:

a) far redigere i progetti costruttivi degli impianti da realizzare;

b) sottoporre i progetti stessi a tutti gli adempimenti amministrativi general- mente prescritti per le opere pubbliche;

c) ottenere il decreto di approvazione dei progetti stessi. Tale procedura è prevista dalla legge 2-4-1968 n. 526 (G.U. 7-5-1968, n.

115) che ha modificato il primo comma dell'art. 1 del Regio decreto legge 2-2-1939, n. 302 (G.U. 28-2-1939, n. 49) e che riguarda l'approvazione dei progetti "per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti accessori". Ai sensi di tale legge e prima dell'avvento delle regioni i progetti erano approvati con determinazione dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile quando la spesa non era superiore i 100 milioni di lire, sentito il competente comitato provinciale del CONI, con determinazione del provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il proprio comitato tecnico amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI quando la spesa era superiore ai 100 milioni ed inferiore ai 500 milioni, con decreto del Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI (C.I.S.) quando la spesa era superiore ai 500 milioni. L'approvazione del progetto equivale a decreto di pubblica utilità. Attualmente le regioni, in base alla facoltà loro concessa, hanno variamente regolato le norme per l'approvazione dei progetti che riguardano gli impianti sportivi prevedendo l'intervento dei loro organi tecnici secondo aggiornate fasce di spesa. Riguardo al parere del CONI, espresso attraverso i suoi organi periferici o centrali, nulla è mutato. procedere alla realizzazione dell'impianto sportivo, con gli estremi delle necessarie pubblicazioni ed approvazioni degli organi tutori;

2) quattro copie conformi degli atti progettuali (planimetrie, sezioni e profili con indicazioni di scala, relazione esplicativa, ecc.);

3) copia stralcio delle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico localmente vigente (piano regolatore, programma di fabbricazione, piano di ricostruzione) e delle norme edilizie vigenti per la zona interessata (regolamento edilizio, norme di attuazione);

4) dichiarazione del sindaco dalla quale risulta se la località nella quale è prevista l'opera sia o meno sottoposta a vincoli paesistici, storici, monumentali, archeologici;

5) parere dell'apposita commissione istituita presso la prefettura sulla rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo;

6) attestazione dell'ente realizzatore relativa alla proprietà del suolo sul qua- le dovrà essere eseguita l'opera. Se si dovrà, invece, procedere all'espropriazione del terreno necessario, la documentazione dovrà essere completata dai seguenti atti:

a) quattro esemplari della mappa catastale;

b) quattro esemplari dell'elenco delle ditte da espropriare, muniti degli e stremi catastali e dell'indennità offerta. Ricevuta tale comunicazione, l'ufficio del genio civile, qualora si tratti di progetti rientranti nella propria competenza, accertata la regolarità degli atti, preliminarmente esaminerà la rispondenza del progetto alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico comunale (piano regolatore generale, programma di fabbricazione) e dei relativi piani di attuazione (piani particolareggiati; progetti di lottizzazione; piani di zona). Nel caso sussistano dubbi sulle destinazioni e prescrizioni urbanistiche interessanti le zone prescelte, l'ingegnere capo potrà richiedere il parere della competente sezione urbanistica presso il provveditorato alle opere pubbliche. Per i comuni che siano sprovvisti di strumenti urbanistici, l'esame di merito del progetto dovrà tener conto anche degli aspetti urbanistici più strettamente connessi con la realizzazione dell'opera (ubicazione della stessa, problemi di viabilità, spazi per parcheggi, ecc.) Dopo il suddetto esame e sempre che l'opera da realizzare non contrasti con le prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti, l'ingegnere capo del genio civile invierà l'istanza con tutti gli allegati al comitato provinciale del CONI, che dovrà esprimere il proprio parere sulla tipologia, sulla idoneità tecnico-sportiva del progetto, sulla rispondenza delle prescrizioni tecnico-sportive in vigore ed, infine, sulla congruità della spesa complessiva, rispetto alla consistenza ed al tipo dell'impianto, nel caso che l'ente intenda avvalersi del finanziamento del credito sportivo per l'attuazione dell'opera. Dopo la restituzione dei tre esemplari degli atti di progetto, muniti del visto del comitato provinciale del CONI ed accompagnati da una relazione dalla quale risulti esplicitamente il parere espresso dallo stesso; l'ingegnere capo del genio civile provvederà a quanto di competenza ai fini dell'approvazione del progetto. Il provvedimento di approvazione sarà emesso nella forma del decreto il quale dovrà contenere:

 

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